Nuove regole per gli intermediari finanziari e benefici per i consumatori
Nuove regole per gli intermediari finanziari e benefici per i consumatori
Il decreto del Ministero dell'Economia del 3 febbraio 2011 delega la Banca d'Italia a fornire tutti i dettagli operativi per gli intermediari finanziari, necessari ad applicare la recente disciplina del credito al consumo (decreto legislativo 141/2010). Nel dettaglio vengono indicati tutti i costi che dovranno essere ricompresi nel TAEG, i contenuti dell'informativa precontrattuale, la pubblicità e la comunicazione in caso di sconfinamento. Si tratta di indicazioni operative sui comportamenti che i vari intermediari finanziari dovranno tenere nella stipula dei contratti e nei rapporti con i consumatori.
Non si parlerà più di credito al consumo, bensì di «credito ai consumatori», per sottolineare che l’attenzione si sposta dal prodotto al consumatore. Con le nuove regole, in caso di difetto o mancato recapito del prodotto acquistato con finanziamento, i consumatori avranno la possibilità di interrompere i pagamenti delle rate. Sarà, inoltre, necessario per i mediatori creditizi avere la forma di società di capitali e i dipendenti dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza.
La percentuale del TAEG dovrà comprendere l'insieme di tutte le spese necessarie per ottenere il finanziamento, oltre ai costi di apertura e gestione di eventuali carte revolving collegate. La pubblicità dovrà riportare in modo chiaramente intelligibile il reale costo e durata del finanziamento. Il decreto "autorizza" Bankitalia alla normativa di dettaglio sulle modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito, così come sul contenuto del foglio informativo che il cliente deve ricevere prima di stipulare.